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Assegni e contributi

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE E MATERNITA'

In base alla normativa riportata di seguito, Il Comune di Rovetta si adopera per l'assistenza e l'accoglimento delle domande per la RICHIESTA DI ASSEGNI DI SOSTEGNO per i nuclei famigliari bisognosi e per la MATERNITA'
pertanto (vista la complessità e la pluralità delle modifiche legislative, si riportano anche gli articoli di che modificano la previgente Legge.

(a fondo pagina troverete i link per scaricare i modelli per la richiesta e della dichiarazione sostitutiva di notorietà da presentare unitamente alla richiesta)

 

Art. 50 - (Modifiche agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448, in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di maternità).

  1. All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. "2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione".
  3. All'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, terzo periodo, le parole: "è erogato" sono sostituite dalle seguenti: "è concesso";
    b) al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;
    c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:"5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione".

 

Art. 63 - (Integrazione dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserito il seguente:

 

"1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare".

 

CAPO XIII
SOSTEGNO ALLA MATERNITà E ALLA PATERNITà

 

  • Art. 74. - Assegno di maternità di base (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)
  • Art. 75. - Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)

 

 

CAPO XIII
SOSTEGNO ALLA MATERNITà E ALLA PATERNITà

Art. 74. - Assegno di maternità di base - (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; - legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; - legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)

  1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000.
  2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
  3. L'assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
  4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
  5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
  6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
  7. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
  8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.
  9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
  10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
  11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

 

 

Art. 75. - Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui - (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14; - legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)

  1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:

 

  • quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale o economica della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
  • qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
  • in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.
  1. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
  2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
  3. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
  4. Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
  5. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.

 

Legge 23-12-1998, n. 448
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
(G.U. 29-12-1998, n. 302, Supplemento ordinario)

 

CAPO VI
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Art. 65 - (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori) [1] [2]

  1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste [3].
  2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione [4].
  3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire. [5]
  4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati [3].
  5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
  6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale. [6]


Note:

  1. A norma dell'art. 80, comma 9, L. 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni di cui al presente articolo si interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.

  2. Per ulteriori disposizioni in materia di assegno previsto dal presente articolo, vedi l'art. 80, commi 5, 6, e 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

  3. Per la rivalutazione della misura dell'assegno e dei requisiti economici per l'anno 2000, vedi il Comunicato 2 marzo 2000; per l'anno 2001, vedi il Comunicato 4 maggio 2001.

  4. Comma sostituito dall'art. 50, comma 1, L. 17 maggio 1999, n. 144, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  5. Comma sostituito dall'art. 80, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388; a norma del comma 6 dello stesso art. 80 le presenti disposizioni sono efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi.

  6. Per il regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, vedi il D.M. 15 luglio 1999, n. 306, abrogato, e il D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

 

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