CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA STATUTO TITOLO 1 Della costituzione del consorzio ART.1 (Costituzione) E' costituito tra proprietà agro-silvo-pastorali, pubbliche e/o private, singole o associate, ed ogni altra impresa ed ente avente attività connessa o affine con la gestione delle risorse ambientali, mantenendo separata la gestione dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali, un CONSORZIO FORESTALE VOLONTARIO, senza fine di lucro e con attività esterna, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2602 e seguenti del codice civile. Il Consorzio è persona giuridica privata dotata di autonomia imprenditoriale. Il Consorzio è equiparato all'azienda speciale singola o consorziale ed al consorzio forestale di cui agli artt. 139 e 155 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni di cui all'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1976 n. 8 come sostituito dall'art. 9 della l.r. 27 dicembre 1989 n. 80. Ad esso si applicano le norme di cui al r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni, al r.d. 16 maggio 1926 n. 1126 e succ. modificazioni, alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 (artt. 7-10), alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, alle leggi regionali relative alla gestione ambientale e forestale, in quanto compatibili e non contrarie a quanto stabilito nel presente statuto. Il Consorzio sarà iscritto nel registro delle imprese del luogo dove le parti contraenti hanno deliberato di stabilire gli uffici della sede legale. ART. 2 (Denominazione) Il Consorzio è denominato "CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA" e può anche essere indicato con la sigla C.F.P.. ART. 3 (Sede) Il Consorzio elegge provvisoriamente la sua sede presso il Comune di Castione della Presolana (BG) e, successivamente, l'assemblea ne determina la sede definitiva. L'Assemblea dei consorziati potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico ed occorrendo il trasferimento della sede. ART. 4 (Oggetto) Il Consorzio ha per oggetto la costituzione di un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà e/o imprese. a) L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del consorzio stesso quali: b) la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole; c) la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco; d) lo sviluppo dell'alpicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli; e) la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione ante officinali; f) la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali; g) la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva; h) la formazione professionale di addetti forestali; i) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche; j) la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport ed il tempo libero; k) l'attività di prevenzione e difesa degli incendi boschivi; l) il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie (queste ultime in via non prevalente, non professionale e comunque riguardo alle sole società del gruppo di appartenenza), mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così in particolare assumere mutui e prestare garanzia a soci consorziati. Qualora delegato il Consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e/o privata consorziata nell'interesse delle proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna proprietà. ART.5 (Attività) Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4. A seconda dei casi, il consorzio potrà assumere obbligazioni in nome proprio oppure per conto dei consorziati o parti di essi. Il Consorzio pur agendo in nome proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse dei consorziati. Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno presentata per iscritto. Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del codice civile. In relazione alle finalità statutarie, il Consorzio pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali che sono compatibili con la sua natura. Per lo svolgimento delle proprie attività il Consorzio si avvale di un'organizzazione appositamente predisposta, ed attuata sotto forma di "servizio tecnico", che ha sede presso quella del consorzio. ART.6 (Durata) Il Consorzio ha la durata di anni 10 (dieci); questa decorre dalla data della sua costituzione e può essere prorogata con delibera dell'assemblea generale dei consorziati. Il Consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi consortili; in ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno per ciascuno e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi consorziati. Il Consorzio può essere sciolto prima della decadenza del termine nei modi indicati dall'art.8. ART.7 (Regolamento interno) Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'assemblea generale dei consorziati con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea. ART.8 (Scioglimento e liquidazione) Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del codice civile. In caso di scioglimento l'assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione dell'eventuale residuo del fondo consortile nelle proporzioni di partecipazione di ciascun consorziato. ART. 9 (Rinvio al codice civile) Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile. TITOLO II Dei soci ART.10 (Soci) Possono far parte del Consorzio Enti Pubblici e/o persone private, singole o associate, in quanto proprietarie di patrimoni agro-silvo-pastorali, enti pubblici ed imprese aventi finalità ed attività connessi con gli scopi di cui all'art.4. L'adesione al Consorzio ha durata decennale, rinnovabile di quinquennio in quinquennio con disdetta da darsi entro l'anno solare antecedente a quello di scadenza del quinquennio. L'assunzione della qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo, del presente statuto e delle delibere dell'assemblea dei consorziati. Ogni socio del consorzio ha diritto ad un voto. Art.11 (Ammissione di nuovi soci) L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti l'assemblea generale dei consorziati e su domanda della proprietà, dell'impresa o dell'ente interessato. ART. 12 (Recesso, decadenza, esclusione) Il Socio cessa di appartenere al Consorzio per: a) recesso volontario; b) decadenza; c) esclusione. Il recesso volontario non è ammesso nei primi cinque anni di iscrizione. La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata. L'esclusione è dovuta ad inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione ovvero morosità nel versamento di quanto dovuto al Consorzio ed inoltre per accertata condotta lesiva degli interessi patrimoniali e morali del Consorzio. ART. 13 (Obblighi e responsabilità dei soci) I soci del Consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio per il conseguimento dei fini di cui al precedente art.4, nonché a favorire gli interessi del Consorzio. In particolare i soci sono tenuti a corrispondere una quota consortile di iscrizione, le ulteriori quote che venissero stabilite, nonché a rimborsare le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dalle norme del presente statuto. E' fatto espresso divieto ai consorziati di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio; in particolare, per lavori in corso di trattativa, è fatto espresso divieto ai consorziati di intrattenere rapporti con la controparte del Consorzio. ART. 14 (Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati) Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non comportano esclusione, possono essere previste specifiche sanzioni di natura pecuniaria. ART. 15 (Clausola compromissoria) Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto tra i consorziati ed il Consorzio o tra i consorziati stessi, sarà deferita ad un collegio di tre liberi arbitri amichevoli compositori. I soci del Consorzio sono impegnati a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse un'obbligazione da essi medesima assunta. TITOLO III Degli organi consortili ART. 16 (Organi del Consorzio) Gli organi del Consorzio sono: 1) L'assemblea generale dei consorziati 2) Il consiglio di amministrazione 3) Il presidente 4) Il collegio dei revisori dei conti. ART.17 (Assemblea generale dei consorziati) Fanno parte dell'Assemblea con elettorato attivo e passivo i rappresentanti legali dei soci o loro delegati, in regola con gli obblighi statutari. Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un voto. Il voto è segreto e personale e può essere esercitato anche con delega conferita con atto scritto. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. L'assemblea ordinaria provvede a: a) stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del Consorzio; b) approvare i regolamenti interni in applicazioni dello statuto del Consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione; c) eleggere i componenti del consiglio di amministrazione ed il Presidente; d) eleggere il revisore dei conti; e) approvare il bilancio di previsione, su proposta del consiglio di amministrazione; f) determinare i compensi al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione ed al revisore dei conti; g) deliberare sulle relazioni annuali del consiglio di amministrazione; h) approvare il bilancio consuntivo annuale; i) approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, su proposta del consiglio di amministrazione; l) deliberare l'ammissione di nuovi soci al Consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione; m) approvare, su proposta del consiglio di amministrazione, la pianta organica del personale dipendente; n) deliberare la sede definitiva del Consorzio o il trasferimento della stessa; o) deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'assemblea dalle legge o dallo statuto. L'assemblea straordinaria delibera: a) sullo scioglimento del Consorzio, la nomina dei liquidatori e i loro poteri; b) sulla proroga della durata dei Consorzio; c) sulle proposte di modifiche dello statuto; d) sulle eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione e sull'eventuale istituzione di ulteriori quote; e) sulla decadenza o esclusione dal consiglio di amministrazione. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal direttore tecnico o da altro funzionario incaricato. ART. 18 (Consiglio di amministrazione) Il consiglio di amministrazione è composto da n.3 (tre) membri, compreso il Presidente, designati dall'assemblea generale dei consorziati tra soggetti competenti in materia di gestione e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, da individuare tenendo possibilmente conto delle esigenze di assicurare adeguata rappresentatività alle varie categorie dei soci aderenti per tipo di proprietà, dimensioni e specializzazione. Il consiglio di amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni. I componenti sono rieleggibili. I componenti che successivamente alla loro nomina perdano il titolo alla partecipazione al consiglio di amministrazione ovvero si dimettano sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'organo. Ogni componente del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore tecnico o da altro funzionario incaricato. ART. 19 (Compiti del consiglio di amministrazione) Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al presidente o all'assemblea generale dei consorziati. In particolare al consiglio di amministrazione spetta: 1) eleggere nel proprio ambito il vice Presidente; 2) predisporre i bilanci di previsione annuale e triennale, nonché le loro variazioni, ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea e, ove richiesto, alla ratifica da parte delle amministrazioni proprietarie; 3) deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria; 4) deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione di opere, la fornitura di servizi e la prestazione di opere intellettuali (prestazioni di lavoro non subordinato) e/o l'assunzione del personale tecnico, amministrativo, d'ordine, di sorveglianza e la manodopera agricolo-forestale; 5) deliberare la proposta di eventuali regolamenti interni per un più efficace svolgimento dei compiti del Consorzio; 6) deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie; 7) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione svolgimento dei compiti d'ufficio; 8) approvare i progetti redatti dal direttore o da altri incaricati relativi ad attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione consortile ed il loro eventuale aggiornamento; 9) deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio del Consorzio; 10) adottare il piano di assestamento dei patrimoni forestali, previa approvazione espressa da parte della proprietà boschiva. 11) deliberare il regolamento del personale; 12) nominare il direttore tecnico del Consorzio, fissandone nel dettaglio i poteri; 13) predisporre la proposta della pianta organica del personale dipendente; 14) deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese; 15) deliberare l'applicazione delle penalità, stabilendone l'entità e le modalità; 16) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del Consorzio. Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente, al direttore ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri. ART. 20 (Il presidente del Consorzio) La firma e la legale rappresentanza del Consorzio spettano al presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente. Il presidente presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle loro delibere. Il presidente ed il vice presidente scadono dopo quattro anni, contemporaneamente al consiglio di amministrazione, e sono rieleggibili. ART.21 (Il collegio dei revisori dei conti) La gestione finanziaria del Consorzio è soggetta al riscontro del collegio dei revisori dei conti. Il collegio dei revisori dei conti si compone di 1 membro, nominato dall'assemblea dei consorziati. Il componente del collegio dei revisori dei conti deve essere scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ovvero tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri e tra i non soci. Il revisore dei conti resta in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile. Il revisore dei conti ha diritto di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto il revisore compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio consuntivo annuale riferendone al consiglio di amministrazione. La relazione del revisore dei conti costituisce parte integrante del bilancio consuntivo annuale. TITOLO IV Del personale del consorzio ART. 22 (Il personale del consorzio) Il Consorzio si avvale, di norma, di personale proprio, assunto a tempo determinato o indeterminato. Le mansioni amministrative, contabili, tecniche e di sorveglianza possono essere affidate, previa convenzione, a uno o più fra i consorziati. Il consorzio può d'altra parte avvalersi, per lo svolgimento di incarichi particolari, anche di prestazioni di lavoro non subordinato. ART. 23 (Il direttore tecnico) Il Direttore tecnico del Consorzio viene nominato ai sensi delle normative vigenti di cui all'art. 1 del presente Statuto. Il Direttore tecnico del Consorzio deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) avere conseguito la laurea in scienze forestali od agrarie; 2) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Al direttore tecnico spetta: 1) sovrintendere a tutto l'andamento del Consorzio, curando l'osservanza dello statuto e del regolamento; 2) provvedere alla stesura dei progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento e curandone l'esecuzione previa approvazione del consiglio di amministrazione; 3) provvedere, per quanto possibile, alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali, pubbliche e private, individuali o collettive, conferite alla gestione consortile; 4) dirigere il personale del Consorzio organizzandone l'attività; 5) provvedere all'esecuzione delle direttive del consiglio di amministrazione in materia di promozione, propaganda e pubblicità per i beni e i servizi offerti dal Consorzio; 6) controfirmare i mandati di pagamento, gli ordini di accredito e le reversali di incasso firmati dal presidente. ART. 24 (Norme accessorie per il direttore tecnico ed il personale del Consorzio) Il direttore tecnico ed il personale del Consorzio dipendono funzionalmente dagli organi amministrativi del Consorzio stesso. TITOLO V Della gestione finanziaria del consorzio ART. 25 (Finanziamento del consorzio) Il Consorzio gode di autonomia contabile ed amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto. Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione ordinaria del Consorzio ha carattere mutualistico e non deve portare al conseguimento né alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno ripartiti rispettivamente, tra le entrate o le uscite dell'esercizio successivo. Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del Consorzio, il cui ammontare sarà deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, su proposta del consiglio di amministrazione contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione. Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti con il presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti al Consorzio di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla dotazione di mobilio ed alle attrezzature nonché quote per la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o di imputazione della spesa, da computarsi quale contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del Consorzio. Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il Consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi che ripartirà tra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea. Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, o per quegli interventi aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il consorzio: a) provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e dell'erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute; b) provvedere a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà al singoli consorziati. ART.26 (Fondo consortile) Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dallo Stato, dalla Regione, dalla CEE, da altri enti pubblici e da privati e con i beni acquistati con i suddetti versamenti. Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituiti da: a) quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio; b) eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale; c) importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per inadempimento ai patti consortili; d) proventi derivanti da attività prestate a favore di terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini. Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi e i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del Consorzio. I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile. ART.27 (Esercizio finanziario) L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il consorzio adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio le cui previsioni sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa. Il bilancio annuale di previsione, accompagnato, dalle proposte di progetto e loro aggiornamenti, è inviato ai consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce. Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico. Il bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei progetti o lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere presentato all'assemblea dei consorziati per la relativa approvazione. F.to Moreschi Tarcisio F.to Luigi Sorlini F.to Denti Santo F.to Alessio Scandella F.to Benzoni Giacomo F.to Giuliana Quarti (L.S.)